
Il Tribunale di Roma rigetta la richiesta dell'ex moglie laureata, che lavora e vive gratis nella casa di famiglia, confermando i principi della Cassazione secondo cui l'assegno spetta solo all'ex coniuge non economicamente indipendente
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 18063/2017 dello scorso 29 settembre (Presidente Mangano, Estensore Mauro) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, una coppia, senza figli, che era stata inizialmente autorizzata a vivere separata.
D'altronde, l'esborso era gi stato in via provvisoria ridotto dal Presidente f.f. in considerazione del fatto che l'uomo, dopo la separazione, aveva avuto un figlio.
La domanda di quest'ultimo, per essere accolta, dovr soddisfare le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilit "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacit e possibilit effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'et, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilit di una casa di abitazione.
Il corrispondente onere probatorio grava sul richiedente medesimo, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge. Invece, oggetto del successivo e separato giudizio sul quantum debatur (a cui si potr accedere soltanto all'esito positivo della prima fase) sar la determinazione dell'assegno.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la resistente abbia mezzi adeguati per potersi mantenere autonomamente e sia libera dal bisogno, ossia economicamente indipendente: la donna, laureata e dipendente della Corte dei Conti ha dichiarato al fisco nel 2017 un reddito annuo netto da lavoro dipendente di oltre 24mila euro.
Nonostante la donna affermi che tali rendite siano destinate a far fronte alle necessit dell'anziana madre, invalida e bisognosa di cure, il giudice non trova prove di tale spese sostenute. Inoltre, chiarisce il Tribunale, "per quanto possa essere encomiabile il desiderio di un figlio di volere per il proprio anziano genitore il meglio, tale volont non pu certo gravare, neanche indirettamente, sulle risorse economiche dell'ex coniuge".
D'altronde, l'uomo ha comunque contribuito al mantenimento della moglie la quale ha cos goduto per ben nove anni del versamento del marito potendo, cos, meglio organizzare la propria vita di donna separata.
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